Cartella clinica elettronica: linee guida dei Garanti Ue
Chieste elevate tutele per i dati sanitari, accessi sicuri, autodeterminazione dei pazienti
La creazione di sistemi nazionali di sanità elettronica è un obiettivo di rilevante interesse pubblico, ma deve avvenire nel pieno rispetto dei principi di protezione dei dati. Occorre quindi fissare un quadro giuridico di garanzie che i legislatori nazionali sono chiamati a rendere operative.
I Garanti europei per la protezione dei dati hanno approvato il 14 febbraio un documento di lavoro (WP131: http://ec.europa.eu/...pdf ) che approfondisce i requisiti di legge e i parametri applicativi da tenere presenti nella strutturazione e nella gestione di un sistema nazionale di "cartelle cliniche elettroniche". Sul documento sarà aperta una consultazione pubblica per sollecitare contributi e commenti.
Il documento si compone di una parte generale nella quale sono indicate le premesse per l'istituzione di un sistema nazionale di cartelle sanitarie elettroniche (EHR, Electronic Health Records), e di una parte specificamente dedicata all'individuazione delle garanzie per la protezione dei dati.
Nella prima parte, dopo un'analisi approfondita dei requisiti previsti dalla direttiva europea sulla protezione dei dati (95/46/CE) per il trattamento dei dati sanitari i Garanti ritengono che il fondamento più appropriato per l'istituzione di un sistema di cartelle cliniche elettroniche, - centralizzato, decentralizzato o misto - sia offerto dall'articolo 8(4) della direttiva, che consente agli Stati membri di trattare i dati sensibili senza il consenso della persona, purché questo avvenga per motivi di "interesse pubblico rilevante" e siano fissate misure legislative che tutelino i principi di protezione dei dati. Ciò non significa che sia precluso agli Stati di fondare sistemi di sanità elettronica su altri presupposti giuridici (ad esempio, il segreto professionale cui sono tenuti tutti i professionisti sanitari: articolo 8(3) della direttiva); tuttavia, la disposizione dell'articolo 8(4) della direttiva sembra quella in grado di offrire maggiori tutele perché prevede l'obbligo di fissare per legge le garanzie in materia di protezione dei dati. Tali garanzie formano l'oggetto della seconda parte del documento di lavoro, nella quale i Garanti hanno posto l'accento su una lunga serie di aspetti: